STATUTO GES

 


GES

Gruppo Seniores Edison e Consociate

   

 

 

S T A T U T O

 

 Testo approvato dal Consiglio Direttivo del 7 giugno 2022 e dall’Assemblea dei Fiduciari del 21 giugno 2022

 

SEZIONE I - IDENTIFICAZIONE – SCOPI E FINANZIAMENTO

Art. 1 – Denominazione, Sede, Durata

 1.       È costituita, tra il personale di Edison S.p.A. (già Montedison S.p.A.) e sue Controllate, una Associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale denominata:

"GRUPPO SENIORES EDISON E CONSOCIATE", o in forma breve, "GES" (già GAM).2

2.   Il GES ha sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, ed esercita la sua attività anche tramite una organizzazione diffusa a livello territoriale rappresentativa della distribuzione dei Soci riconducibili a collaboratori attivi e/o in quiescenza di Aziende del Gruppo Edison ovvero di Soci riconducibili a collaboratori di Aziende già appartenenti al Gruppo Edison o al Gruppo Montedison.

3.   Il GES è un’associazione a durata illimitata, fatte salve le ipotesi di cui al successivo Art. 14.

 Art. 2 - Scopi

 1.   Il GES fonda i suoi principi sullo spirito della Costituzione che pone il lavoro a fondamento della Repubblica e sui valori del Gruppo Edison ed in particolare sullo spirito di appartenenza al Gruppo, sull’inclusione e sul ruolo sociale dell’impresa nella società.

2.   Il GES ha i seguenti scopi:

-        valorizzare il ruolo dei Seniores nelle Aziende del Gruppo e nella realtà sociale del Paese;

-        porre a disposizione delle Aziende del Gruppo il contributo di esperienza e di competenza acquisiti dai Seniores al fine di creare nuove ed innovative forme di collaborazione;

-        ricercare e promuovere la collaborazione tra i Soci ed il Gruppo Edison in piena adesione ai valori della Società ed in conformità al codice etico di Edison stessa dando impulso a rapporti di continuità tra gli stessi;

-        mantenere vivo lo spirito di appartenenza al Gruppo dei Soci che hanno prestato un lungo servizio riconoscendosi sempre nei valori di Edison.

Il GES, inoltre, nell’ambito e per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può sviluppare collaborazioni con altri Gruppi Seniores aziendali, anche sottoscrivendo patti federativi, nonché con altre Associazioni ed Enti che ne condividano finalità e valori – orientate ad incrementare la capacità di rappresentazione degli interessi degli associati verso i propri stakeholders privati e pubblici, realizzare specifiche iniziative e fornire servizi comuni ai rispettivi Soci.

3.   Il GES si prefigge di attivare a favore dei propri associati iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e formativo, in particolare nel campo della prevenzione e cura della salute, dell’assistenza fiscale e pensionistica e della formazione per la diffusione e l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, nonché per la promozione e assistenza alla sottoscrizione, subentri o modifiche, dei contratti di miglior favore riservati ai Soci, per la fornitura di energia elettrica e gas Edison e altri servizi.

4.   Il GES si propone anche la finalità di assistenza nei confronti dei soci che per comprovate situazioni di precarietà economica necessitino di interventi straordinari di sostegno. A tale fine è costituito un apposito “Fondo di solidarietà”.

 

 Art. 3 – Finanziamento

 1.     Per lo svolgimento della gestione ordinaria e il raggiungimento degli scopi definiti nell’Atto Costitutivo e riaffermati nel presente Statuto, il GES si avvale di contributi:

a)     erogati e definiti a cadenza annuale dalla Società Edison e sue Controllate;

b)     versati dai Soci a titolo di quota associativa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

2.     Il GES, previo consenso del Consiglio Direttivo, può acquisire offerte, lasciti e donazioni che dovessero pervenire da benefattori, cui sarà riconosciuta la qualifica di “Socio Sostenitore”.

  


SEZIONE II – ASSOCIATI

  Art. 4 – Requisiti e modalità di appartenenza

 

1.     Possono essere Soci del GES tutti i dipendenti di Edison e sue Controllate, nonché i dipendenti di Società Consociate già appartenenti al Gruppo Edison o Montedison che, avendo raggiunto la prevista anzianità di servizio, hanno conseguito il titolo di "Senior di Azienda", nonché i coniugi superstiti di un ex-associato.

2.     I requisiti per conseguire i titoli di merito e la natura e la misura dei premi da assegnare, sono definiti dal Consiglio Direttivo d’intesa con la Società Edison e disciplinati dal Regolamento attuativo.

3.     L’ammissione al GES avviene di diritto, previa formale manifestazione di consenso da parte dell’interessato, che ha acquisito il titolo in base a quanto disposto dal Regolamento di cui al precedente comma.

4.   Possono essere soci del GES, a richiesta, anche: a) i familiari (genitori, coniuge, figli) dell’associato; b) i dipendenti del Gruppo Edison che ancora non hanno maturato i requisiti della Seniority. Queste categorie di Soci possono aderire al GES in qualità di “Socio Simpatizzante”, con diritto a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dal GES nonché a fruire dei servizi offerti.

     È inoltre consentita l’adesione al GES, con la qualifica di “Socio Aggregato”, anche: d) terzi che si riconoscano nei principi e nei valori dell’Associazione e comunque previa valutazione della Presidenza del GES.

     Nel Regolamento attuativo del GES sono indicate le quote associative annuali per le diverse categorie di Soci.

5.   La figura del lavoratore Senior deve essere caratterizzata da coscienza civica, dirittura morale e spirito di appartenenza aziendale; ciascun Senior deve agire come mentore dei giovani lavoratori ed essere un punto di riferimento e di collegamento tra i lavoratori di diverse generazioni all’interno dell’organizzazione aziendale.

6.   Chi venisse meno a tali valori, potrà essere passibile di richiamo scritto e, nei casi di maggiore gravità, di espulsione dal GES. I provvedimenti di cui sopra sono adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza, su proposta del Fiduciario dell’Unità aziendale o territoriale interessata, previo approfondito esame delle motivazioni addotte e delle giustificazioni presentate dall'interessato. La pronuncia del Consiglio Direttivo non è appellabile.

  

 

SEZIONE III - ORGANIZZAZIONE DEL GES

  

Art. 5 – Organi sociali

 

1.     Sono organi del GES:

a) l'Assemblea dei Fiduciari

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

2.     I componenti gli organi sociali restano in carica tre anni, e possono essere riconfermati.

3.     Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

 

 Art. 6 – Assemblea dei Fiduciari - Criteri di costituzione e composizione

 

1.   I Fiduciari sono espressione dei territori (regioni e/o macroregioni) che costituiscono la struttura periferica del GES (Fiduciari GES di Area Territoriale) e rappresentano la pluralità di Soci riconducibili alla base associativa di ciascuna area territoriale definita. I candidati devono essere in possesso dei requisiti personali e motivazionali necessari ad assolvere all’incarico, capacità organizzativa, predisposizione alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, disponibilità a dedicare tempo alla gestione della struttura a loro affidata.

Al Presidente del GES compete la nomina dei Fiduciari proposti al Consiglio Direttivo dai Soci dei GES di Area Territoriale.

2.   È prerogativa del Consiglio Direttivo individuare le realtà territoriali e/o le Unità aziendali che esprimono i Fiduciari, definendone il numero in relazione alla dimensione della base associativa territoriale rappresentata, ed esprimere parere al Presidente sulle proposte pervenute per la successiva nomina.

È altresì prerogativa del Consiglio Direttivo, in virtù dell’evoluzione della base associativa, modificare, con cadenza triennale, numero e dimensioni delle Aree Territoriali.

 

 

Art. 7 – Assemblea dei Fiduciari – Modalità di funzionamento

1.     L’Assemblea dei Fiduciari è convocata dal Presidente del GES con raccomandata, fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del GES o in sua assenza dal Vicepresidente, assistiti da un Segretario.

2.     L’Assemblea delibera a maggioranza dei Fiduciari presenti, o collegati in audio o videochiamata ai quali, con l’atto di nomina, è stato automaticamente conferito irrevocabile mandato di rappresentanza degli associati dei territori di propria competenza. Ogni Fiduciario disporrà di 1 voto.

3.     In casi eccezionali e/o su materie di particolare rilevanza, è facoltà del Consiglio Direttivo, al fine di fare partecipe il maggior numero di Soci, indire referendum consultivi, il cui esito verrà sottoposto al vaglio dell’Assemblea straordinaria dei Fiduciari.

Art. 8 – Assemblea dei Fiduciari – Attribuzioni

 1.     L’Assemblea dei Fiduciari si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2.     L’Assemblea dei Fiduciari elegge i membri del Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto riportato all’art. 9.

3.     L’Assemblea dei Fiduciari elegge i due Sindaci effettivi, tenuto conto di quanto riportato all’art. 13.

4.     L’Assemblea delibera in seduta ordinaria qualunque sia il numero degli intervenuti (di persona o in collegamento audio o videochiamata)

  •             sugli indirizzi generali dell’attività del GES;
  •        su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo.

5.     L’Assemblea delibera in seduta straordinaria - alla presenza (di persona o in collegamento in audio o videochiamata) di almeno due terzi dei Componenti:

a)       sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo

b)      sull’esito del voto espresso dalla consultazione referendaria

c)       sullo scioglimento del GES.

6.   Il Fiduciario mantiene stretti contatti con i Soci della propria Unità aziendale o territoriale, rappresenta a livello centrale il GES Territoriale di riferimento, promuove azioni sul proprio territorio finalizzate ad incrementare e rafforzare la base associativa  sia attraverso l’implementazione sul territorio di iniziative definite e coordinate a livello unitario centrale sia attraverso iniziative promosse e sviluppate a livello locale coerenti con i valori e le finalità del GES e compatibilmente con la relativa sostenibilità economica,  assicurando tramite la Segreteria del GES l’opportuna e periodica informazione al Presidente; assicura inoltre il periodico aggiornamento dell’anagrafe degli iscritti, segnalando le variazioni intervenute e ogni ulteriore informazione di carattere operativo che ritenesse opportuna.

7.   Il Fiduciario mantiene costanti rapporti con il Presidente del GES, al quale sottopone le iniziative e le problematiche locali che richiedono la sua adesione o il suo intervento, anche come sostegno economico, proponendo le soluzioni più opportune. Segnala eventuali situazioni che configurino il possibile intervento del Fondo Solidarietà.

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo – Criteri di costituzione e composizione

 1.   Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero massimo di dieci Componenti, eletti tra gli associati appartenenti ai gruppi territoriali più significativi dall’Assemblea dei Fiduciari, di cui almeno 1/3 (approssimato per difetto) tra i Soci ancora in costanza di rapporto di lavoro con le società del Gruppo Edison, oltre ad un componente nominato, quale Presidente del GES, dalla Società Edison che lo comunica al Consiglio Direttivo.

2.   Il Consiglio Direttivo può essere integrato da un Consigliere aggiunto, espresso dalla Società Edison e sue Controllate fra i Soci del GES in attività di servizio.

3.   Qualora nel corso del mandato dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli.

I Consiglieri subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea per la ratifica.

4.  Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, deve essere convocata d’urgenza l'Assemblea dei Fiduciari perché proceda a nominare i subentranti.

 

Art. 10 – Consiglio Direttivo – Modalità di funzionamento

1.     Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del GES con raccomandata, o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della riunione, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno.

2.     Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi, nonché quando il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3.     Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, assistiti da un Segretario, e si svolgono presso la sede del GES o secondo le determinazioni del Presidente.

4.     Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente, di persona o a distanza mediante collegamento audio o videochiamata, la metà più uno dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti e/o collegati tramite audio o videochiamata. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

  

Art. 11 – Consiglio Direttivo – Attribuzioni

 1.     Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per l’attuazione delle finalità del GES, secondo quanto stabilito nel presente Statuto. In particolare:

a)     approva il Programma ed il budget preventivo ed il rendiconto annuale economico e gestionale;

b)     elegge fra i suoi componenti il Vicepresidente, su proposta del Presidente;

c)     nomina il Segretario su proposta del Presidente;

d)     nomina il Coordinatore Operativo, su proposta del Presidente

e)     delibera le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea;

f)      definisce gli indirizzi strategici ed economici del GES e individua gli adempimenti necessari a garantirne la funzionalità operativa;

g)     valuta, tenuto conto della distribuzione dei Soci nelle diverse aree territoriali, i criteri per garantire loro una adeguata rappresentatività negli organi sociali del GES;

h)     progetta e predispone il Piano annuale delle iniziative, delle manifestazioni e degli eventi a carattere nazionale o di particolare rilevanza promossi dal GES;

i)      esercita la funzione di indirizzo a sostegno delle attività programmate a livello locale dai singoli Fiduciari;

l)    delibera in merito alla indizione di eventuali iniziative strutturate di consultazione fra i Soci;

m)  redige il Regolamento attuativo;

n)  stabilisce l’importo delle quote associative annuali a carico delle diverse categorie di Soci;

o)  valuta e definisce eventuali interventi nei confronti dei Soci per comportamenti lesivi del patrimonio, dell’immagine e dei valori associativi.

 

Art. 12 – Presidente

 

1.     Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del GES. Lo rappresenta sia di fronte alla Direzione della Società Edison, sia di fronte ai Soci e ai Terzi, e nelle interlocuzioni con le Istituzioni e gli Enti Pubblici.

Il Presidente dispone in particolare delle seguenti funzioni:

a)     sta in giudizio per il GES, eventualmente delegando avvocati o procuratori e ha la facoltà di nominare procuratori “ad negotia“ per determinati atti o categorie di atti;

b)     sovraintende al funzionamento del GES, dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei Fiduciari e del Consiglio Direttivo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c)     convoca e presiede l’Assemblea dei Fiduciari;

d)     convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

e)     svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dagli Organi Sociali;

f)      effettua e sottoscrive tutti gli atti relativi ad obbligazioni e/o impegni finanziari del GES;

g)     garantisce che la gestione del GES sia svolta nell’esclusivo interesse dei Soci e nel rispetto degli scopi definiti nell’Atto Costitutivo e nel presente Statuto;

h)     assicura l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal GES e il suo concreto funzionamento, avvalendosi:

                     ·          delle prestazioni di Soci rese sotto forma di volontariato;

                     ·          delle prestazioni di terzi;

                     ·          dell’attribuzione di specifici incarichi e/o deleghe a taluni membri del Consiglio Direttivo per lo sviluppo ed implementazioni di specifici ambiti programmatici e/o progetti strategici;

2.     È facoltà del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, disporre per i collaboratori volontari rimborsi spese e, tenuto conto delle attività svolte a favore del GES, forme di riconoscimento liberali.

3.   Il Presidente, per lo svolgimento delle attribuzioni conferitegli, si avvale dell’attività di un/una Segretario/a, di un Coordinatore Operativo e di eventuali altri collaboratori, che operano a titolo volontario.

I compiti del Segretario/a e del Coordinatore Operativo sono descritti in dettaglio nel Regolamento.

4.   È facoltà del Presidente del GES nominare un Presidente Onorario e uno o più Consiglieri Onorari, individuandoli in particolare tra i Soci Benemeriti che hanno ricoperto cariche nel GES e in tali funzioni si siano distinti per dedizione e impegno, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

5.   Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché alle manifestazioni locali o nazionali su invito del Presidente del GES.

6.   In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni e i relativi poteri sono esercitati dal Vicepresidente cui è stata conferita delega per effettuare operazioni bancarie per conto e in nome di GES.

 

 

SEZIONE IV- GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 13 – Collegio dei Sindaci

1.   Le funzioni di controllo sono affidate ad un Collegio composto da due Sindaci effettivi, individuati fra i dipendenti delle società del Gruppo Edison - e/o membri del GES - in possesso dei necessari requisiti ed eletti dall’Assemblea dei Fiduciari.

I Sindaci accertano la regolare tenuta della contabilità e redigono il rendiconto annuale.

Possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea dei Fiduciari e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2.   I Sindaci restano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

  

 

SEZIONE V - NORME FINALI

Art. 14Scioglimento

 1.     In caso sopravvengano situazioni o eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento, lo scioglimento del GES è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Fiduciari, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.